Molti passeggeri aerei, o comuni viaggiatori spesso si chiedono: come ottenere un rimborso aereo?
Come probabilmente saprai, questo è possibile grazie al regolamento comunitario n. 261/04, tuttavia anche per i rimborsi aerei ci sono delle scadenze e possono essere anche molto lunghe.
Suggeriamo sempre di presentare una richiesta di rimborso aereo appena possibile e, addirittura, farlo quando si è ancora in aeroporto potrebbe essere la cosa più facile, avendo sottomano tutti i dati e i documenti necessari.
Comunque non è strettamente necessario, anzi hai a disposizione due anni di tempo per richiedere un rimborso aereo decorrenti dalla data di effettuazione del volo interessato.
Quindi, sì: se lo hai scoperto adesso, puoi presentare subito un reclamo per quel tuo vecchio volo cancellato, in ritardo o in overbooking.
Ma cosa prevede in breve la normativa?
Quando la compagnia è responsabile del ritardo/cancellazione, i passeggeri hanno diritto ad un rimborso aereo che dipende dalla distanza del volo (e non dal costo del biglietto).
- Il regolamento comunitario stabilisce che un passeggero che ha subìto un ritardo di almeno 4 ore per un volo pari o più a 3500 km ha diritto a un rimborso aereo pari a 600€.
- Per i voli in ritardo la cui distanza va da 1500 a 3500 km, l’indennizzo è pari a400€. Se la distanza è inferiore a 1500 km, il passeggero avrà diritto a un rimborso aereo di 250€.
In questi ultimi due casi, il ritardo del volo deve essere di almeno 3 ore rispetto all’orario indicato originariamente sulla carta d’imbarco.
Cosa accade invece nel caso di impossibilità a partire?
L’ articolo 945 del codice della navigazione ora formulato nel decreto legislativo 96 del 9 maggio 2005 recita: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.
Trattasi, a ben guardare, dell’applicazione del principio generale di cui all’art. 1463 c.c. il quale secondo la giurisprudenza trova applicazione sia quando è divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore (Tour operator o compagnia aerea) sia laddove è divenuta impossibile la utilizzazione della prestazione della controparte (viaggiatore) per causa non imputabile al creditore (Cass. Civ. sent. n. 26958/07).
Occorre ricordare che non serve aver sottoscritto un’assicurazione ed il rimborso non è limitato solo alle spese aeroportuali, a cui si ha diritto in qualsiasi caso di viaggio non goduto.