Immaginate di arrivare di buon mattino in aeroporto e con sorpresa esclamare: o mio dio, volo cancellato!!
E’ quanto succedeva ad una coppia di fidanzati i quali avevano deciso per l’estate targata 2020 di fare una vacanza settimanale presso la romantica Isola di Santorini in Grecia.
La vacanza, per fortuna, e al netto del volo cancellato, si svolgeva nel migliore dei modi nonostante le precauzioni Covid-19, ma qualcosa invece di spiacevole accadeva al programmato ritorno in Italia per lo scorso 10 luglio 2020.
Un volo cancellato che doveva essere operato dalla compagnia aerea Volotea in partenza dall’isola di Santorini e con destinazione Atene, città, quest’ultima, dalla quale i due passeggeri avrebbero dovuto poi prendere un altro volo verso l’Italia.
Il pacchetto di viaggio veniva concluso per il tramite di un’agenzia di viaggio che svolgeva il suo ruolo di semplice intermediaria, e quindi per nulla responsabile dei disservizi causati purtroppo dalla compagnia ispanica Volotea.
Malgrado la prenotazione effettuata, la coppia di fidanzati una volta giunti in aeroporto, di prestissimo mattino, muniti di regolare carte d’imbarco non venivano fatti imbarcare sul volo Volotea V74111 diretto ad Atene in quanto, a detta degli assistenti di terra, i loro nominativi non risultavano nella relativa lista passeggeri.
I passeggeri/contraenti, esibendo le carte d’imbarco che costituivano prova del contratto di trasporto stipulato con la compagnia aerea, apprendevano con grande stupore tale spiacevole notizia, cercando invano di avere spiegazioni dagli assistenti di terra presenti presso l’ aeroporto di Santorini.

Dopo svariati solleciti rivolti agli assistenti di terra aeroportuali, i due passeggeri venivano comunque costretti, anche al fine di evitare la perdita di coincidenza con altro volo previsto ad Atene, ad acquistare presso l’aeroporto di Santorini altri due biglietti aerei per la medesima tratta (Santorini>Atene) al costo non poco di euro 458,44.
Una volta arrivati in Italia, la coppia di fidanzati, irritati dall’accaduto, si rivolgevano allo staff di MovEasy per cercare di ottenere giustizia. Nonostante i diversi solleciti inviati alla compagnia aerea, siamo stati costretti ad avviare un’azione giudiziaria contro la stessa Volotea.
Attraverso tale azione siamo riusciti a far condannare l’anzidetta compagnia, la sentenza è di qualche giorno fa, all’indennizzo monetario di cui al regolamento comunitario n. 261-04 (250,00 euro a passeggero) e al rimborso della somma di denaro che i passeggeri avevano ingiustamente sborsato per acquistare due nuovi biglietti aerei, oltre al pagamento delle spese legali come previsto dalla legge in caso di condanna.
Ma in realtà cose era successo? Possiamo parlare di volo cancellato, tenuto conto del fatto che i passeggeri venivano comunque fatti imbarcare sullo stesso volo seppur dopo aver acquistato nuovamente due biglietti aerei?
In buona sostanza, la compagnia aerea Volotea si era limitata ad annullare, senza congruo preavviso, la prenotazione dei due nostri clienti/viaggiatori per motivi ancora inspiegabili.
Come noto, in forza del regolamento comunitario 261/2004/CE ogni passeggero ha diritto ad un indennizzo pecuniario nel caso di volo cancellato, prolungato ritardo del volo di oltre tre ore o negato imbarco che per le tratte sino o pari a 1.500 km di distanza ammonta ad euro 250,00, come in questo caso tenuto conto della brevissima distanza espressa in chilometri che separa l’isola di Santorini da Atene.
Tale indennizzo monetario, tra l’altro, deve essere corrisposto al passeggero anche quando il preavviso di volo cancellato, o diversamente di cancellazione dell’intera prenotazione aerea, risulta essere stato inferiore ai quattordici giorni.
Più precisamente, il regolamento comunitario n. 261/04 prevede che è necessario che il passeggero sia stato informato del volo cancellato: con almeno due settimane di preavviso, o nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto.
O infine meno di sette giorni prima del volo cancellato e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
Cosa aggiungere in conclusione, se non quello di far valere sempre i propri diritti anche a fronte di resistenze da parte delle compagnie aeree che oramai sono all’ordine del giorno.