Un volo cancellato e un bagaglio danneggiato per una coppia di fidanzati che decide di fare ritorno, per qualche giorno, in Sicilia.
Ma cosa è successo ai due malcapitati viaggiatori?
I due passeggeri prenotavano on line con la compagnia aerea Volotea un viaggio aereo di andata e ritorno avente ad oggetto la tratta Venezia > Palermo e con prevista partenza il 6 novembre 2020 e ritorno il 15 novembre 2020.
Durante il volo di andata uno dei passeggeri era munito di un proprio bagaglio a mano che gli assistenti della compagnia aerea Volotea riponevano in stiva a causa della mancanza di posti disponibili nell’apposite cappelliere dell’aeromobile.
Ed ecco la spiacevole sorpresa!!
Una volta atterrati a Palermo, i passeggeri si accorgevano del danneggiamento del proprio bagaglio nella parte relativa al manico, oltre a presentare diversi graffi e ammaccature.
Riscontrato il danneggiamento della propria valigia, i passeggeri presentavano immediatamente denuncia in aeroporto attraverso il cosiddetto modulo P.I.R. (denuncia di smarrimento o danneggiamento).
Si trattava di un bagaglio cosiddetto rigido di marca Benzi del valore di mercato di circa 80,00 euro.
Malgrado ciò, i disservizi con la compagnia aerea Volotea non si esaurivano con il bagaglio danneggiato.
Difatti in data 6 novembre 2020 alle ore 18.48 veniva comunicato ai passeggeri l’inspiegabile cancellazione del volo (V71219) di ritorno con un preavviso di meno di 14 giorni in piena violazione al regolamento comunitario 261-04-Ce.
La cancellazione di detto volo comportava innumerevoli disagi per i passeggeri, in relazione agli impegni di lavoro già programmati prima di fare ritorno a Venezia.
A questo punto i passeggeri decidevano di affidarsi allo staff di MovEasy per tutelare i loro diritti.
Veniva avviato un procedimento giudiziario contro la compagnia aerea Volotea con lo scopo di ottenere sia un risarcimento per il bagaglio danneggiato sia un indennizzo per la cancellazione del volo avvenuta senza un congruo preavviso.
Il procedimento si è finalmente concluso con una sentenza (la n. 300/2021 del 7 ottobre 2021) che ha visto condannare la compagnia aerea al risarcimento per il bagaglio danneggiato e al riconoscimento per entrambi i passeggeri dell’indennizzo monetario sancito dal regolamento comunitario n. 261 del 2004.
Come noto in forza del regolamento 261/2004/CE ogni passeggero ha diritto ad un indennizzo pecuniario per la cancellazione, prolungato ritardo del volo di oltre tre ore o negato imbarco che per le tratte sino o pari a 1.500 km di distanza ammonta ad euro 250,00.
Più precisamente tale indennizzo monetario deve essere corrisposto al passeggero anche quando il preavviso di cancellazione del volo risulta essere stato inferiore ai quattordici giorni, o comunque sia stato totalmente omesso.
Ed infatti, come prevede il regolamento comunitario n. 261/04, è necessario che il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo: con almeno due settimane di preavviso, o nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; o infine meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
E’ opportuno anche richiamare l’art. 942 del codice della navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 secondo cui il vettore, nel trasporto di persone, risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto a meno che non provi che egli e i suoi dipendenti e preposti abbiano adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno, ovvero non provi l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.
Ma quali diritti in caso di bagaglio danneggiato?
Come noto nel caso di bagaglio danneggiato è applicabile la disciplina di cui all’ art. 22 della Convenzione di Montreal e del successivo Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nel dettaglio, nel caso di bagaglio danneggiato, l’allegato al Regolamento (CE) n. 889/2002 sancisce il diritto ad un risarcimento in favore del passeggero fino all’importo di 1.000 Diritti Speciali di Prelievo (ad oggi, pari ad € 1.071,63).
E’ importante, nell’ipotesi di bagaglio danneggiato, presentare subito denuncia nell’apposito ufficio presente presso ogni aeroporto e fare più foto possibili dei danni riportati alla propria valigia, oltre che conservare tutta la documentazione di viaggio (talloncino bagaglio compreso).
Al resto penseremo noi!