Un viaggio da incubo per tre passeggeri aerei a causa di un volo cancellato per nebbia.
I tre passeggeri avrebbero dovuto prendere un volo Ryanair con destinazione Palermo > Pisa in partenza il 7 dicembre 2019, in pieno clima natalizio e prima che scoppiasse la nota pandemia.
Tuttavia il volo Ryanair FR 9585 diretto a Pisa veniva inspiegabilmente dirottato verso l’aeroporto di Bologna nonostante la normalità operatività dell’aeroporto di Pisa.
Presso l’aeroporto di Bologna, i passeggeri rimanevano in attesa per circa un’ora di un mezzo di trasporto alternativo (nella specie pullman) il quale dopo un tragitto di altre due ore li conduceva a Pisa, destinazione finale stabilita da contratto.
Dalle spiegazioni ufficiali della compagnia aerea il volo dirottato, ipotesi paragonabile giuridicamente ad un volo cancellato, non atterrava presso l’aeroporto di Pisa a causa di nebbia, e quindi di condizioni meteo avverse. Per tale motivo la Ryanair rigettava ogni richiesta di rimborso aereo per il volo cancellato.
Il volo cancellato però causava diversi inconvenienti ai passeggeri che decidevano quindi di rivolgersi a MovEasy per conoscere e tutelare i loro diritti.
Si avviava pertanto un procedimento giudiziario che si è da poco concluso con una sentenza di condanna (sentenza n. 121/2021 Giudice di pace di Caltanissetta) a carico della compagnia Ryanair, che adesso dovrà corrispondere un indennizzo monetario ai passeggeri, oltre a dover sostenere le spese legali per l’attività svolta dall’Avv. Gero Salamone quale founder di MovEasy.
Il legali della compagnia sostenevano in giudizio che il volo cancellato era da imputarsi alle cattive condizioni meteo, allegando a questo proposito un bollettino meteo del giorno. Inoltre, gli stessi legali producevano nel procedimento un articolo tratto dal blog www.italiavola.com, noto blog che tratta di trasporto aereo e di viaggi, in cui si parlava genericamente di voli dirottati presso l’aeroporto di Pisa in data 9 dicembre 2019.
Dal canto suo l’Avv. Gero Salamone, in difesa dei passeggeri aerei, riusciva a contestare in toto le ragioni di Ryanair attraverso le seguenti argomentazioni difensive e documentali.
Anzitutto si dimostrava con documenti che altri aeromobili, di svariate compagnie aeree, avevano atterrato regolarmente presso l’aeroporto di Pisa la mattina del giorno 9 dicembre 2019, come ad esempio i voli AZ 01663 (Alitalia), EG00204 (Ernest) e U208231 (Easy jet).
Addirittura il volo operato da Alitalia atterrava sette minuti dopo l’orario di previsto atterraggio del volo cancellato.
Inoltra si precisava che non basta esibire un generico bollettino meteo, spesso incomprensibile dal Giudice, per far si che la compagnia possa declinare una sua responsabilità per il volo cancellato, come più volte stabilito dalla giurisprudenza. La compagnia aerea, infatti, deve anche dimostrare di aver adottare tutte le misure necessarie per evitare la cancellazione del volo.
Inoltre, la semplice allegazione di un articolo di giornale i cui si parla di voli dirottati non può certamente costituire valida prova, in quanto non proveniente da un’ Autorità terza e certificata, come ad esempio la società che gestisce l’aeroporto in cui si è verificato il sinistro.
Come noto il regolamento comunitario 261/04 dispone che in caso di ritardo volo di oltre le 3 ore, così come in caso di cancellazione, il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria che per le tratte sino a 1500 km di distanza ammonta ad euro 250,00.
Il giudice adito accogliendo appieno la nostra tesi applicava l’art. 7 del regolamento appena citato, condannando la compagnia aerea Ryanair.
L’ennesima vittoria per lo staff di MovEasy, che continuerà imperterrito nel proprio lavoro di tutela dei viaggiatori spesso contraenti deboli di fronte allo strapotere delle multinazionali del traporto aereo.