La cancellazione volo dalla splendida località di Cancun e diretto a Roma ha comportato diversi disagi per la nostra assistita la quale grazie al nostro intervento ha ottenuto un rimborso in denaro.
Ma cosa è realmente successo alla passeggera e cosa spetta nel coso di cancellazione volo?
Tra la passeggera e la compagnia aerea Neos Spa veniva stipulato un contratto di trasporto aereo con destinazione Cancun – Roma Fiumicino con prevista partenza il 1 agosto 2019 alle ore 16:20 PM.
Senonché la passeggera apprendeva la cancellazione del volo aereo N0 439 a causa di problemi tecnici e organizzativi della compagnia aerea.
A seguito di tale spiacevole notizia tutti passeggeri di quel volo aereo venivano riprotetti, come previsto dal reg. 261/04/Ce, con un successivo volo aereo sempre operato dalla Neos Air., ed arrivo a Cancun con ritardo di oltre quattro ore rispetto a quanto stabilito contrattualmente.
A questo punto la malcapitata passeggera decideva di rivolgersi al nostro staff per ottenere un rimborso aereo.
Dopo una prima richiesta di risarcimento la compagina aerea proponeva, ai fini transattivi, per la cancellazione volo, un indennizzo pari ad euro 200,00 o, in alternativa, l’emissione di un voucher del valore di euro 300,00 da utilizzare entro un anno.
Giova evidenziare che il regolamento comunitario 261-04 prevede espressamente che in caso di prolungato ritardo del volo oltre le tre ore o cancellazione volo il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria che per le tratte superiori a 3.500 Km di distanza ammonta ad euro 600,00.
Pertanto si rigettava la proposta transattiva e si andava in giudizio, attraverso cui la compagnia aerea Neos Air è stata di recente condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali per la cancellazione volo da Cancun a Roma Fiumicino.
La sentenza non fa altro che recepire un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ossia: la compensazione pecuniaria deve essere corrisposta ai passeggeri anche quando il ritardo o la cancellazione volo è da imputare a problemi tecnici dell’aeromobile.
Per la Corte di Giustizia dell’Unione europea i problemi tecnici rientrano nel normale esercizio dell’attività di un vettore aereo. Gli aeromobili hanno ormai raggiunto un elevato grado di sofisticatezza tecnologica e il malfunzionamento è ovviamente possibile. Se così non fosse, il passeggero avrebbe minore tutela.
Del resto, gli apparecchi sono sottoposti regolarmente a controlli, soprattutto per prevenire incidenti e garantire la sicurezza. Per cui è normale e implicito che un problema tecnico possa essere considerato normale nell’attività di un vettore aereo.
Il guasto tecnico dà quindi diritto al passeggero di ottenere il risarcimento per volo in ritardo o cancellazione volo in qualunque momento accada:
- per carenza di manutenzione;
- o anche immediatamente dopo la manutenzione.I casi in cui un guasto tecnico rientra nella nozione di circostanza eccezionale sono possibili, ma rarissimi.Gli eventi eccezionali potrebbero essere quelli che:
- non riguardano il normale esercizio dell’attività del vettore;
- sfuggono al controllo del vettore.
La stessa Corte europea, per evitare fraintendimenti, ha fatto degli esempi:
- vizio di fabbricazione nascosto che riguarda tutta la flotta aerea (quindi non un singolo aeromobile);
- atto di sabotaggio (per esempio un dipendente che danneggia un apparecchio);
- atto di terrorismo.
A questo riguardo giova anche richiamare l’art. 942 del codice della navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 secondo cui il vettore, nel trasporto di persone, risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto a meno che non provi che egli e i suoi dipendenti e preposti abbiano adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno, ovvero non provi l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. (ex multis Cass. Civ. 25/08/1992 n. 9854; Cass. Civ. sez. III, 27/10/2004 n. 20787).
E comunque sia, ogni cambio operativo del volo aereo interessato deve essere comunicato al passeggero con un preavviso di almeno quattordici giorni, rispetto alla data di prevista partenza del volo così come previsto dal reg. 261/04/Ce.
L’ennesima vittoria in giudizio per lo staff di MovEasy che con devozione e passione continua a tutelare i diritti dei viaggiatori spesso bistrattati dalle compagnie aeree.