Domande Frequenti (FAQ)
Hai diritto ad essere risarcito se:
– il tuo volo ha subito un ritardo di più di 3 ore, è stato cancellato o ti è stato negato l’imbarco facendoti arrivare a destinazione con più 3 ore di ritardo;
– sei partito da un aeroporto europeo o extraeuropeo ma la tua destinazione e la compagnia con cui -hai viaggiato erano europee.
– il ritardo o cancellazione del volo non rientrino tra le circostanze eccezionali, ossia al di fuori della responsabilità del vettore aereo.
La legge individua una serie di circostanze definite “eccezionali” e ritenute al di fuori della sfera di responsabilità del vettore aereo. Si tratta di circostanze che causano il ritardo o la cancellazione di un volo. In questi casi, la compagnia aerea non è responsabile del danno subito e quindi non è obbligata a risarcire i suoi passeggeri. Ad esempio, un’eruzione vulcanica, un atto terroristico, scioperi degli assistenti aeroportuali possono costituire dei casi di situazioni in cui i passeggeri non hanno diritto all’indennizzo monetario.
L’ammontare del risarcimento dipende da fattori quali la distanza percorsa dal volo e la durata del ritardo.
Potresti ricevere:
• 250€ – se la distanza percorsa è inferiore a 1500 km
• 400€ – se la distanza percorsa è compresa tra 1500 e 3500 km
• 600€ – se la distanza percorsa supera 3500 km da o verso una destinazione extraeuropea (c’è la possibilità che il totale possa dimezzarsi ed essere dunque pari a € 300, qualora la durata del ritardo fosse compresa tra le 3 e le 4 ore).
In tale caso non hai diritto ad alcun risarcimento monetario. Tuttavia hai diritto ad ottenere assistenza in aeroporto a titolo gratuito tipo: un bonus pasto, un rinfresco, chiamate telefoniche, email etc.
Sì, in questo caso hai sempre diritto ad un risarcimento. La compagnia aerea rimane responsabile per ritardi o cancellazioni anche se i biglietti sono stati acquistati tramite agenzie di viaggi o terzi.
Anzitutto il fatto di avere presentato il reclamo di persona non preclude la possibilità di presentare attraverso noi un’ulteriore richiesta di risarcimento. È fondamentale sapere che la Corte di Giustizia Europea ha deciso che le compagnie aeree sono tenute a corrispondere l’indennizzo monetario anche nel caso di guasti tecnici dell’aeromobile.
Si, è possibile. In questo caso è necessario avere come prova gli scontrini dei beni o dei servizi acquistati. Se hai affrontato tali spese è possibile includere una richiesta di rimborso all’interno della lettera che invieremo alla compagnia aerea.
In tale caso è necessario intraprendere l’azione legale se la compagnia aerea ignora la corrispondenza o rifiuta illegittimamente di provvedere alla compensazione pecuniaria. Le spese legali verranno coperte interamente da noi. Ai passeggeri che decidono di usufruire del servizio, non è richiesto alcun anticipo di spesa, né contributo per gli eventuali costi legali e niente è dovuto nel caso in cui il reclamo non vada a buon fine. SOLO in caso di vincita, una percentuale del 25% viene trattenuta dal rimborso versato dal vettore aereo.
Il regolamento comunitario 261/2004 stabilisce che il passeggero può far valere i propri diritti o di fronte al giudice del luogo di partenza o, alternativamente, di fronte al giudice del luogo di arrivo del volo. Nonostante ciò, ultimamente la giurisprudenza ritiene anche applicabile il foro del consumatore con l’enorme vantaggio di avviare l’azione legale nel luogo di residenza del passeggero anche se la compagnia aerea ha sede legale all’estero.
La durata della procedura può subire variazioni a seconda del tipo di reclamo. Cerchiamo con impegno di fare il meglio per chiudere il procedimento nel minor tempo possibile, solitamente entro pochi mesi. In alcuni casi potrebbero volerci 6 mesi o più di un anno, a seconda dei tempi necessari ai servizi di ispezione per effettuare le dovute ricerche e/o dalle eventuali azioni legali da intraprendere.
Il diritto ad ottenere l’indennizzo monetario previsto dalla legge europea per ritardo/cancellazione o overbooking è soggetto ad un termine di decadenza di 2 anni il quale inizia a decorrere dal giorno del volo. Pertanto entro tale termine è sempre possibile avanzare una richiesta di risarcimento alla compagnia aerea.
In tale caso è possibile inoltrare richiesta di risarcimento al Tour operator la quale in base al Codice del Turismo è responsabile per tutti i disagi e disservizi causati al turista, anche per quelli derivanti dal comportamento della compagnia aerea scelta dal Tour operator. La legge tuttavia non esclude la possibilità di rivolgersi esclusivamente alla compagnia aera soprattutto se si lamenta soltanto il ritardo o la cancellazione del volo.
E’ consigliato presentare reclamo alla compagnia aerea immediatamente ossia appena ritirato il bagaglio usufruendo dei moduli P.I.R. direttamente in aeroporto o comunque entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio o in caso di ritardo entro 21 giorni dalla data di effettiva consegna.
Si, è possibile ottenere un risarcimento per i danni causati all’attrezzatura o ai dispositivi di assistenza i quali agevolano il disabile nei suoi spostamenti. In tali casi è sempre opportuno conservare tutta la documentazione di viaggio e fornire prova dei danni subiti all’attrezzatura.
La compagnia aerea non può rifiutare l’imbarco di un passeggero per motivi di disabilità, a meno che tale rifiuto sia giustificato da motivi di sicurezza ampiamente documentati oppure le dimensioni dell’aeromobile non premettono l’imbarco del passeggero (basti pensare a coloro che hanno problemi di obesità). In caso di rifiuto, il passeggero ha diritto ad un indennizzo monetario previsto, come per tutti i passeggeri, nel caso di negato imbarco, oltre al risarcimento degli altri danni subìti.