Una coincidenza aerea persa all’aeroporto di Madrid a causa della cancellazione di un volo diretto a Milano.
Questo è quanto accaduto al malcapitato passeggero, vittima di una coincidenza aerea persa, costretto no per sua colpa ad attendere diverse ore presso l’aeroporto di Madrid in Spagna.
Ed infatti, tra il passeggero e la compagnia aerea Iberia Lineas Aereas de Espana (chiamata anche Iberia) veniva stipulato un valido contratto di trasporto aereo di andata e ritorno (n. voli IB 3329; n. IB 3250) con destinazione Dakar (Senegal) diretto a Milano Linate con scalo tecnico a Madrid e prevista partenza il 15 gennaio 2020.
Il passeggero arrivato all’aeroporto di Madrid apprendeva la cancellazione del volo Iberia IB 3250 che avrebbe dovuto, in data 16 gennaio 2020, trasportarlo alla sua destinazione finale (Milano Linate) come stabilito contrattualmente.
A causa della coincidenza aerea persa il passeggero veniva riprotetto su un diverso volo Iberia (IB 3254) delle 16:15 del 16 gennaio 2020 diretto a Milano Malpensa (invece che Milano Linate) costringendo il viaggiatore ad una lunga ed estenuante attesa in aeroporto.
La coincidenza aerea persa, causata dalla inspiegabile cancellazione del volo, comportava per il passeggero notevole disagi e stress, costretto a raggiungere la sua destinazione con notevole ritardo (di ben oltre 4 ore) rispetto all’orario di previsto arrivo indicato originariamente sulla carta d’imbarco.
Nonostante i notevoli disagi patiti dal passeggero, nessuna spiegazione veniva fornita dagli assistenti di terra riguardante i propri diritti in piena violazione alla Carta dei diritti del passeggero e all’art. 14 del reg. (CE) n. 261/2004.
Il regolamento comunitario 261/04 prevede, infatti, che in caso di ritardo volo o cancellazione, ogni passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria che per le tratte superiori a 3500 km di distanza, come in questo caso, ammonta ad euro 600,00.
Ma per riconoscere tale diritti contro la compagnia ispanica Iberia è stato necessario avviare un procedimento giudiziario a conclusione del quale la stessa compagnia è stata condannata a corrispondere l’indennizzo monetario previsto dalla legge, oltre al rimborso delle spese legali.
Dal canto suo, la compagnia si difendeva in giudizio sostenendo che la cancellazione del volo era stata dovuta ad uno sciopero dei controllori di volo francesi che avrebbero dovuto monitorare lo spazio aereo di loro competenza.
Per provare tale sciopero, la compagnia depositava un documento con dei codici alfa numerici e per nulla decifrabili.
Occorre ricordare, così come MovEasy in partnership con lo Studio Legale Salamone hanno sostenuto in giudizio, che per dimostrare la presenza di una circostanza eccezionale è necessario dare ampia prova della stessa, con documenti facilmente leggibili dal giudice, preferibilmente in lingua italiana, e che provengano da soggetti autorizzati con poteri di certificazione.
E’ essenziale sapere anche che la giurisprudenza comunitaria ha stabilito che l’articolo 7 del regolamento comunitario n. 261/04 deve essere interpretato nel seguente senso: “il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 6 di suddetto regolamento ma che abbia raggiunto la destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario previsto dal contratto unico di trasporto ha comunque diritto a compensazione pecuniaria” (C. Giust., Sez. Grande, 26/02/2013);
Tale principio espresso dalla giurisprudenza trova applicazione, a maggiore ragione, anche laddove il volo in connessione, o in coincidenza, sia stato cancellato, come nel caso di specie.