Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:
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in Italia dalle Questure;
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all’estero presso le Rappresentanze diplomatico-consolari.
Il passaporto è requisito essenziale per l’ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei, quindi prima di intraprendere un viaggio si raccomanda sempre un’attenta consultazione del sito web www.viaggiaresicuri.it dove sarà possibile consultare, per ogni singolo Stato di destinazione, le informazioni aggiornate sul/i documento/i di viaggio richiesto/i per l’ingresso nel Paese e su eventuali restrizioni e/o requisiti specifici.
Rilascio del passaporto
Tipologie di passaporto
La normativa vigente prevede le seguenti tipologie di passaporto:
a) Passaporto ordinario: libretto a formato unico a 48 pagine; b) Passaporto temporaneo: libretto a 16 pagine; c) Passaporto collettivo: rilasciato esclusivamente dalle Questure in Italia per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali. Tutti i passaporti in corso di validità, compresi quelli con figli minori iscritti, restano validi fino alla loro naturale data di scadenza.
Passaporto ordinario
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per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
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per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
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per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
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formulario di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato;
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esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
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2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
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ricevuta del pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967. Si segnala, infatti, che dal 24 giugno 2014, data di entrata in vigore dell’ articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 non è più dovuta la tassa di rilascio del passaporto. Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014;
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nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di anni 18, atto di assenso al rilascio da parte dell’altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato);
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nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, atto di assenso di entrambi genitori;
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nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all’estero, è necessario presentare al Consolato competente – che, laddove non si sia già provveduto in tal senso, provvederà alla trasmissione in Italia, per la successiva trascrizione nei registri di stato civile del Comune di riferimento – l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.
Costo del passaporto ordinario
Il costo attuale del libretto è di € 42,50 a cui si aggiunge il contributo amministrativo di €73.50. Dal 24 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 5-bis del DL n. 66/2014, non è più dovuto il pagamento della tassa di rilascio e, per gli anni successivi al primo, della tassa annuale governativa nel caso di utilizzo del passaporto per viaggi in Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. Sulla base di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014.
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il richiedente è considerato emigrante ai sensi del T.U. 13.11.1919, n. 2205 (convertito in legge 17.04.1925, n. 473). L’art. 10 del T.U. stabilisce che “è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e regolamenti sull’emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo”;
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il richiedente italiano residente all’estero necessita di rimpatrio consolare o rientra per prestare il servizio militare volontario;
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il richiedente italiano è indigente (al fine di individuare la soglia di indigenza ci si riferisce ai parametri utilizzati per l’assistenza in ciascun Paese. Per maggiori informazioni si suggerisce di contattare il Consolato nella cui circoscrizione territoriale si è residenti).
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il richiedente italiano è un ministro del culto o un religioso missionario (in questo caso deve essere presentata una dichiarazione del superiore, in carta timbrata, attestando che il richiedente è religioso missionario, con l’indicazione della sua residenza).
Passaporto temporaneo
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idonea documentazione attestante l’inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte;
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dichiarazione attestante la sussistenza di circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali tale documento possa costituire l’unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici del richiedente.
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ricevuta del pagamento del costo del libretto, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967. A seguito delle modifiche introdotte con l’articolo 5-bis del DL n. 66/2014, dal 24 giugno 2014 non è più dovuto il pagamento della tassa governativa. Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero, tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014.
Costo del passaporto temporaneo
Passaporto collettivo
Esaurimento delle pagine per i visti
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quando sopravvengono le stesse circostanze che ne avrebbero legittimato il mancato rilascio ai sensi dell’art. 3 della Legge 1185/67;
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quando il titolare del passaporto che si trova all’estero non è in grado di fornire la prova di adempimento degli obblighi alimentari che derivano dalla pronuncia dell’autorità giudiziaria o dalla richiesta di discendenti minorenni o inabili al lavoro, ascendenti o del coniuge non legalmente separato;
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quando il titolare del passaporto è un minorenne che svolge all’estero attività immorali, pericolose o nocive per la salute.