Ritardo volo ed una famiglia diretta in Messico costretta ad arrivare a destinazione con ben un giorno di ritardo.
Un ritardo volo sotto le tre ore a volte può comportare spiacevoli conseguenze e dare diritto ad un indennizzo monetario, ma vediamo come.
I due viaggiatori, con al seguito il proprio bambino, avevano prenotato con la compagnia aerea Iberia un volo aereo di andata e ritorno con destinazione Messico > Catania con scalo tecnico a Madrid e prevista partenza il 1 luglio 2021 e ritorno il 24 luglio 2021.
Tuttavia, durante il volo di ritorno la famiglia arrivata all’aeroporto di Catania apprendeva il ritardo volo dell’Iberia N. 3289 che avrebbe dovuto trasportare i passeggeri a Madrid, previsto come scalo intermedio per raggiungere la destinazione finale ossia il Messico.
A seguito di tale volo in ritardo i passeggeri perdevano il volo Iberia 6409 in connessione ed in partenza da Madrid alle ore 23:55 del 24 luglio 2021, costringendo la compagnia aerea ad offrire riprotezione ai passeggeri con pernottamento in Hotel e ripartenza il 25 luglio 2021 alle ore 13:20 circa con un altro volo, sempre operato dalla compagnia Iberia.
Occorre sapere che in caso di ritardo volo o di cancellazione, la compagnia aerea è tenuta a fornire l’assistenza di seguito indicata:
- pasti e bevande in relazione al tempo di attesa;
- due telefonate o fax o e-mail;
- sistemazione in hotel, se è necessario il pernottamento, trasporto compreso.
Tale evento spiacevole, però, comportava per i passeggeri notevoli disagi e stress, costretti a raggiungere la destinazione finale (Messico) con notevole ritardo (di ben un giorno) rispetto all’orario di previsto arrivo indicato originariamente dal contratto unico di trasporto stipulato.
Malgrado i notevoli disagi patiti dai passeggeri, nessuna esauriente spiegazione veniva fornita agli stessi riguardante i propri diritti in piena violazione alla Carta dei diritti del passeggero e all’art. 14 del reg. (CE) n. 261/2004, così come previsto in caso di volo in ritardo.
Giunti in Messico i malcapitati viaggiatori, tenuto conto dei disagi provocati dal ritardo volo, decidevano di affidare la tutela dei loro diritti allo staff di MovEasy, capitanato dallo Studio Legale Salamone
Ad una prima richiesta di indennizzo monetario da noi formulata, la compagnia aerea rispondeva negativamente ma in modo davvero generico senza indicare il motivo del volo in ritardo.
Quindi si è reso necessario avviare un procedimento giudiziario contro la compagnia Iberia, il quale si è concluso qualche giorno fa.
Ed infatti, con la sentenza n. 381/2021 del 16 novembre il Giudice ha condannato la compagnia aerea all’indennizzo monetario di euro 600,00 a passeggero, oltre al rimborso delle spese legali e di giustizia.
Come noto il regolamento comunitario 261/04 dispone che in caso di ritardo volo di almeno tre ore o volo cancellato o in overbooking, ogni passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria che per le tratte superiori a 3500 km di distanza ammonta ad euro 600,00, come in questo caso.
L’indennizzo monetario è escluso nei confronti di infanti (bambini sotto i due anni) tenuto conto che non pagano alcun biglietto aereo.
Ma più nel dettaglio cosa si ha diritto in caso di ritardo volo?
- In caso di ritardo volo inferiore a 2 ore, purtroppo non è previsto alcun indennizzo monetario;
- In caso di ritardo volo di 2 o più ore, la compagnia aerea ha il dovere di prestarti assistenza, nel caso non ciò non avvenga, ti spetta il rimborso delle spese.
- In caso di ritardo volo di 3 ore o più all’arrivo, si ha diritto a un indennizzo fino a € 600,00
In che caso si ha diritto al risarcimento per volo in ritardo?
Si ha diritto a un risarcimento se:
- sei arrivato a destinazione con un ritardo volo di almeno tre ore;
- il volo è stato operato da o verso una destinazione europea;
- il disservizio non è stato provocato da circostanze straordinarie.
Nel caso il volo preveda la partenza da un aeroporto non europeo e l’arrivo a un aeroporto europeo, anche la compagnia aerea deve essere europea perché il Regolamento (CE) 261 sia applicabile.
La giurisprudenza comunitaria, inoltre, ha statuito che l’articolo 7 del reg. 261/04 deve essere interpretato nel senso che: “il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 6 di suddetto regolamento ma che abbia raggiunto la destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario previsto dal contratto unico di trasporto ha comunque diritto a compensazione pecuniaria” (Corte di Giustizia Europea, sent. Sez. Grande del 26/02/2013).
L’ennesima vittoria dello staff di MovEasy a tutela dei viaggiatori.