Un viaggio annullato per l’ Oktoberfest a causa di un guasto del pullman che doveva condurre i turisti all’evento più atteso dell’anno.
L’ Oktoberfest, infatti, è uno evento che si tiene a Monaco di Baviera negli ultimi fine due settimana di settembre e il primo ottobre. Un evento che attira ogni anno circa 6 milioni di visitatori.
Tra questi visitatori anche due ragazze che avevano stipulato con il noto Tour operator Club Magellano un contratto avente ad oggetto un pacchetto di viaggio denominato Oktoberfest – Weekend Long con partenza prevista il 20/09/2019 e ritorno il 22/09/2019.
Ma la brutta sorpresa è proprio dietro l’angolo.
Il suddetto pullman, veniva sostituto da un altro anch’esso guasto comportando in definitiva l’impossibilità delle ragazze di partire rinunciando definitivamente al tanto atteso Oktoberfest.
Il viaggio annullato comportava una vera e propria beffa per le turiste.
A questo punto, le malcapitate ragazze contattavano lo staff di MovEasy per avere assistenza e anche per far valere i loro diritti quali, in primis, la restituzione delle somme versate per l’acquisto del viaggio annullato.
Contro tale tour operator siamo stati costretti ad avviare un’azione giudiziaria tenuto conto dei diversi solleciti effettuati rimasti privi di riscontro.
Il Giudice di pace con sentenza n. 152-2020 del 18 giugno 2020 ha condannato il suddetto Tour operator a rimborsare le viaggiatrice delle somme versate per il viaggio annullato, nonché a corrispondere a ciascuna di loro una somma a titolo di danno da vacanza rovinata.
Occorre sapere che l’organizzatore di viaggi è responsabile verso i propri clienti degli obblighi risultanti dal contratto di viaggio nel caso in cui detti obblighi vengano ottemperati direttamente dall’organizzatore oppure da prestatori terzi, salvo tuttavia il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimi (art. 43 co. 1-2 cod. turismo).
Lo scopo di detta norma, a ben guardare, è quella di evitare un rimbalzo di responsabilità tra diversi prestatori di servizi che compongono l’intero pacchetto di viaggio al fine di meglio tutelare il turista/consumatore nella sua posizione di contraente debole nei confronti del professionista organizzatore del viaggio.
Trattasi, tra altro, di una norma che trova costante applicazione in giurisprudenza la quale, quest’ultima, stabilisce che l’organizzatore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal contraente/consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico anche quando la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori terzi ( fra tutte Trib. Bergamo sent. 28 settembre 2010; Trib. Bari sent. 16 marzo 2010).
In particolare la giurisprudenza di merito e di legittimità è chiara nell’affermare che l’organizzatore nell’ambito di un pacchetto turistico assume una posizione di garanzia nei confronti della clientela, da cui scaturiscono stringenti obblighi di protezione diretti a prevenire o allontanare danni dalla sfera di interessi della controparte (Cass. Civ. sez. III, sent. 13 novembre 2009, n 24044; Trib. Milano, sez. XI, sent. 30 giugno 2009, n 8676).
Nel caso di specie nessun dovere di protezione era stato assolto dal Tour operator, e ciò anche in violazione a quanto dispone l’art. 46 co. 2 cod. turismo secondo cui l’organizzatore è tenuto ad apprestare con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio.
Da ultimo, in questo caso, e in linea generale nell’ipotesi di viaggio annullato, risulta anche configurabile, come rilevato dal Giudice il quale ha accolto la nostra tesi, un danno da vacanza rovinata così come disciplinato dall’art. 47 cod. turismo, visto il grave inadempimento del tour operator che non ha permesso alle ragazze di godere del loro viaggio annullato in occasione dell’Oktoberfest, nota manifestazione che si svolge una sola volta all’anno.
Insomma, un’altra vittoria presso le aule di giustizia per lo staff di MovEasy, coordinati dall’Avv. Gero Salamone, che con abnegazione ogni giorno cerca di dare voce ai diritti dei viaggiatori/turisti.