Altra sentenza di condanna per la compagnia aerea Ryanair per volo cancellato in partenza presso l’aeroporto londinese di Stansted.
La compagnia aerea sosteneva invece che non era dovuto alcun risarcimento in denaro per il volo cancellato poiché l’aeromobile che doveva effettuare la tratta Orio al Serio Bergamo – Fontana Rossa Catania proveniva dal diverso aeroporto di Londra Stansted, luogo in cui si era verificato, a detta della compagnia, un forte temporale.
La passeggera aveva stipulato con la compagnia low cost irlandese un contratto di trasporto aereo di andata e ritorno Bergamo Orio al Serio – Catania su cui aveva fatto affidamento, a nulla rilevando fatti avvenuti su uno scalo aeroportuale totalmente diverso da quelli indicati contrattualmente.
Ma quali diritti prevede la legge in caso di volo cancellato?
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alla scelta tra:
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rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
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imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
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imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero ;
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assistenza
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pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
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sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
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trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
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due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
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in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria
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l’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa.;
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è prevista una compensazione di 250 euro per voli sino o pari a 1.500 km di distanza, 400 euro se la distanza percorsa è di oltre 1500 km e sino a 3500 km e infine 600 euro di indennizzo in tutti gli altri casi (ad esempio voli internazionali).
Si ha sempre diritto alla compensazione pecuniaria se il volo viene cancellato?
La compensazione pecuniaria è esclusa se il volo cancellato si verifica nei seguenti casi:
La compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04).
Il passeggero sia stato informato della cancellazione: con almeno due settimane di preavviso nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.