Volo cancellato per Covid: Volotea condannata a risarcire

volo cancellato per covid

Un volo cancellato per Covid rappresentata ultimamente una brutta ricorrenza per tanti passeggeri, loro malgrado costretti a stravolgere il loro programma di viaggio. 

 

Tra il malcapitato passeggero e la compagnia aerea Volotea SA veniva stipulato un regolare contratto di trasporto aereo  con destinazione Venezia > Palermo con prevista partenza il 4 dicembre 2020 alle ore 15:25 del pomeriggio. 

 

Senonché, il passeggero scopriva con stupore l’inspiegabile cancellazione del suo volo (identificato con la sigla V71218) oggetto del contratto di trasporto stipulato e che invece avrebbe dovuto condurlo in Sicilia. 

 

Nessun tipo di preavviso di cancellazione del lamentato volo veniva comunicato al passeggero in piena violazione alla Carta dei diritti dei passeggeri

 

Il volo veniva cancellato comportando sia innumerevoli disagi per il passeggero che un danno patrimoniale poiché costretto all’acquisto –  a suo spese – di un nuovo biglietto aereo con la stessa compagnia aerea Volotea, in partenza, ironia della sorte, lo stesso giorno.

 

A questo punto il passeggero decideva di affidarsi allo staff di MovEasy per ottenere un indennizzo monetario, come previsto dalla legge. 

 

Ad una nostra prima richiesta di indennizzo la compagnia aerea rispondeva: volo cancellato per covid!! 

Volo cancellato per covid

RICHIEDI RIMBORSO

Trattandosi di una giustificazione troppo generica, ossia del volo cancellato per covid, lo staff di MovEasy, guidato dall’Avv. Gero Salamone, decideva di avviare un procedimento giudiziario contro la compagnia aerea Volotea al fine di ottenere giustizia.

 

E’ del 24 settembre 2021, quindi di pochi giorni fa, la sentenza del Giudice di Pace di Caltanissetta (sent. n. 292-2021) con la quale la compagnia aerea Volotea è stata condannata a riconoscere al passeggero l’indennizzo monetario previsto dal regolamento comunitario n. 261-04, oltre al rimborso delle spese legali.

 

La questione è: nel caso di un volo cancellato per covid il passeggero può ottenere un indennizzo in denaro?

 

Nella propria difesa, i legali della compagnia aerea hanno sostenuto che la cancellazione del volo era stata dovuta alle restrizioni imposte dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020, il quale aveva costretto la compagnia a riprogrammare tutti i suoi voli.

 

Il giudice adito, tuttavia, ha accolto appieno la nostra tesi difensiva in quanto le restrizioni non operavano nei confronti delle compagnie aeree o degli scali aeroportuali, ma riguardavano i passeggeri i quali dovevano munirsi di apposita autocertificazione per giustificare il loro viaggio.

 

Tale circostanza era dimostrata dal fatto che il passeggero, a causa della cancellazione del succitato volo senza alcun preavviso, si trovava costretto ad acquistare un altro titolo di viaggio con la stessa compagnia aerea per raggiungere la Sicilia, la quale senza alcun impedimento trasportava, sempre in data 4 dicembre 2020 alle ore 15:50 PM, il malcapitato passeggero da Venezia al diverso aeroporto di Catania (non più Palermo).

 

Il giudice ha precisato che: non basta un generico riferimento alla pandemia in corso per far sì che una compagnia aerea possa andare esente da una responsabilità di tipo indennitario prevista dal regolamento comunitario n. 261-2004, in quanto occorre dare idonea prova dell’impedimento che ha comportato la cancellazione del volo con anche l’indicazione di tutte le misure adottate dalla compagnia per evitare il disservizio. 

 

In tale spiacevole situazione, tra l’atro, nessuna riprotezione (gratuita) con un altro volo aereo era stata offerta al passeggero dalla compagnia aerea Volotea  in violazione a quanto previsto dal reg. 261/04/Ce. In altri termini, il passeggero era stato abbandonato a sé stesso.

 

Né può ritenersi una motivazione giuridica che il volo in questione sia stato cancellato per una significativa diminuzione della vendita dei biglietti aerei a causa della pandemia ritenendo quindi non conveniente far decollare un vettore aereo con pochi passeggeri a bordo.

 

Tale decisione, del tutto arbitraria, è dettata da ragioni commerciali ed economiche della compagnia aerea che non la esime dall’obbligo di indennizzo monetario di cui al reg. 261/04/Ce (sul punto G.D.P. di Bari sent. del 12 febbraio 2021).

 

Come noto in forza del regolamento 261/2004/CE ogni passeggero ha diritto ad un indennizzo pecuniario per la cancellazione, prolungato ritardo del volo di oltre tre ore o negato imbarco che per le tratte sino o pari a 1.500 km di distanza ammonta ad euro 250,00.

 

Più precisamente tale indennizzo monetario deve essere corrisposto al passeggero anche quando il preavviso di cancellazione del volo risulta essere stato inferiore ai quattordici giorni, o comunque sia stato totalmente omesso. 

Volo cancellato per covid

RICHIEDI RIMBORSO

 

Secondo il regolamento comunitario n. 261/04, è necessario che il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo: con almeno due settimane di preavviso, o nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; o infine meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

 

 

Un’interessante sentenza che chiarisce la responsabilità di una compagnia aerea nel diffuso caso di un volo cancellato per covid. 

Volo cancellato per Covid: Volotea condannata a risarcire

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna su