Un volo EasyJet cancellato senza alcuna valida ragione e una famiglia costretta ad arrivare con ritardo a destinazione.
Un’ intera famiglia costituita da quattro persone aveva prenotato con la compagnia aerea EasyJet un volo aereo con destinazione Napoli > Palermo e partenza prevista il 28 agosto 2022 scorso.
Senonché, i passeggeri arrivati presso l’aeroporto Capodichino di Napoli apprendevano la notizia del loro volo Easyjet cancellato che invece li avrebbe dovuti condurre a Palermo.
A causa del volo EasyJet cancellato i passeggeri venivano riprotetti dalla compagnia aerea su un diverso volo aereo con partenza in data 29 agosto 2022 alle ore 7:00 del mattino ciò comportando per loro enormi disagi ed arrivando a destinazione con un giorno di ritardo.
I passeggeri al ritorno dal loro viaggio decidevano di affidarsi allo staff di MovEasy per tutelare i loro diritti ed ottenere un risarcimento in denaro per il volo Easyjet cancellato.
Il Giudice di pace con apposita sentenza, depositata circa una settimana fa, ha condannato la compagnia aerea Easy jet ad indennizzare tutti e quattro i passeggeri per un totale di euro 1.250,00, oltre le spese legali e di giustizia per il volo Easyjet cancellato.
La compagnia aerea sosteneva che il volo Easyjet cancellato del 28 agosto 2022 in partenza dall’Aeroporto di Napoli e diretto a Palermo era da imputare ad una circostanza eccezionale ed imprevedibile sfuggita dal loro controllo, quali le cattive condizioni meteo presenti presso l’aeroporto Capodichino di Napoli.
Tuttavia la suddetta compagnia si limitava a depositare in giudizio solo un semplice bollettino meteo, che era da ritenersi totalmente inidonea, troppo generica e non agevolmente decifrabile.
Nemmeno poteva avere valore di prova degli articoli di giornale, in assenza di alcun certificazione ufficiale rilasciata dall’autorità aeroportuale – quindi di un Ente terzo rispetto alle parti in causa – che attestava in modo non equivoco la limitata operatività dell’aeroporto interessato e causa del volo Easyjet cancellato.
Come noto il regolamento comunitario 261/04 dispone che in caso di cancellazione volo aereo il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria che per le tratte intracomunitarie non superiori a 1.500 Km di distanza ammonta ad euro 250,00.
Occorre evidenziare sotto il profilo normativo che la circostanza eccezionale prevista dall’art. 7 comma 3 del reg. 261/04/CE quale causa di esclusione di responsabilità del vettore aereo – oltre ad essere soggetta ad un’interpretazione restrittiva come affermato dalla Corte di Giustizia Europea – deve essere munita di eccezionalità, imprevedibilità e connotata di una certa oggettività.
Tale disposizione normativa, in particolare, stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del vettore, il quale può liberarsi da tale presunzione mediante la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l’individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota.
La giurisprudenza ha specificato che non basta il semplice riferimento al “maltempo” o alle “condizioni meteorologiche” per provare la forza maggiore quale causa del ritardo o cancellazione del volo
Il maltempo è una circostanza agevolmente prevedibile, tranne in casi eccezionali e documentati, contro la quale una compagnia aerea si può e si deve attrezzare adottando le misure organizzative necessarie.
Perdi più, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che la prova circa la circostanza eccezionale deve essere chiara e certa e quindi supportata da documenti idonei e incontrovertibili, non essendo bastevole un bollettino meteo.
La compagnia aerea, quindi, per declinare ogni responsabilità in ordine alla cancellazione o ritardo del volo, non poteva di certo limitarsi ad un generico riferimento al maltempo e/o alle condizioni meteorologiche, ma era tenuta a specificare e dettagliare i particolari e specifici impedimenti oggettivi alla praticabilità del volo in presenza di quelle condizioni atmosferiche, non superabili con adeguate misure organizzative.
L’aeroporto di Napoli era pienamente operativo in data 28 agosto 2022, né comunque veniva prodotta da Easy Jet documentazione rilasciata dalla competente autorità aeroportuale che attestava la sua non (o limitata) operatività.
Tale circostanza risultava dimostrata dallo storico di diversi voli – tratto dalla nota piattaforma www.flightaware.com e depositati in giudizio dallo staff di MovEasy – decollati dall’aeroporto di Napoli, o in atterraggio presso tale aeroporto, in data 28 agosto 2022 in orario.
In altri termini, non vi era alcun grave ed eccezionale impedimento alla praticabilità del volo Easyjet cancellato 4865 con prevista partenza in data 28 agosto 2022 dall’aeroporto di Napoli e diretto all’aeroporto di Palermo.
Le condizioni climatiche, in sostanza, non erano proibitive presso gli aeroporti interessati tanto da permettere il normale atterraggio e decollo di altri aeromobili.