Un volo per il Messico e tanta voglia di partire, che però ha riservato al passeggero una miriade di problemi causati dalla compagnia aerea Tap Portugal.
Il passeggero aveva prenotato con la compagnia aerea Tap Air Portugal un volo per il Messico con partenza da Roma Fiumicino e scalo tecnico presso l’aeroporto di Lisbona con partenza il 12 gennaio 2022 alle ore 17:15.
Tuttavia il malcapitato viaggiatore apprendeva solo il giorno prima della prevista partenza la cancellazione del volo Roma Fiumicino > Lisbona, ciò comportando la perdita della coincidenza aerea che avrebbe dovuto trasportarlo sino in Messico.
A seguito di tale spiacevole il passeggero veniva riprotetto dalla compagnia aerea su di un altro volo aereo in partenza da Roma Fiumicino il 13 gennaio 2021 (ossia il giorno dopo della prevista partenza) sempre attraverso un scalo tecnico presso l’aeroporto di Lisbona e destinazione finale in Messico.
A seguito di tale cancellazione il passeggero veniva costretto suo malgrado a raggiungere la destinazione finale del suo viaggio con oltre un giorno di ritardo, e facendo saltare il suo iniziale programma di viaggio.
La compagnia aerea portoghese, dal canto suo, non forniva al passeggero nessuna spiegazione circa le cause del volo cancellato né alcuna informazione riguardante i propri diritti in palese violazione alla Carta dei diritti del passeggero e all’art. 14 del regolamento comunitario n. 261 del 2004.
Il passeggero pertanto decideva di affidarsi allo staff di MovEasy per tutelare i suoi diritti.
Alla formale richiesta di indennizzo monetario la compagnia aerea Tap Portugal non dava nessun riscontro costringendo il nostro staff ad adire le vie giudiziali attraverso atto di citazione in giudizio.
Qualche giorno fa è stata pubblicata la sentenza n. 458 del 2022 con la quale il Giudice di Pace di Agrigento ha condannato la compagnia aerea Tap Portugal a risarcire il passeggero con un indennizzo di euro 600,00, oltre alle spese legali dovute per legge in caso di condanna in giudizio.
Il regolamento comunitario n. 261 del 2004 prevede che ogni passeggero/contraente ha diritto ad un indennizzo pecuniario per il prolungato ritardo del volo (pari o più di tre ore) o cancellazione o infine overbooking che per le tratte superiori a 3.500 Km di distanza ammonta ad euro 600,00.
I Giudici comunitari hanno avuto modo di precisare che l’articolo 7 del regolamento comunitario n. 261 del 2004 deve essere interpretato nel senso che: “il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 6 di suddetto regolamento ma che abbia raggiunto la destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario previsto dal contratto unico di trasporto ha comunque diritto a compensazione pecuniaria” (C. Giust., Sez. Grande, 26/02/2013).
Nel caso di specie, infatti, il passeggero aveva prenotato un unico contratto di trasporto con la compagnia aerea Tap Portugal, anche se previsto uno scalo tecnico a Lisbona, prima di raggiungere il Messico.
Il contratto viene considerato unico in quanto le diverse tratte aeree (con scali in più aeroporti) vengono sempre operate dalla stessa compagnia aerea, intesa come vettore sia contrattuale che operativo.
Occorre inoltre sapere che ogni modifica inerente l’itinerario di viaggio, come anche la cancellazione di un volo, deve essere comunicata al passeggero con almeno un preavviso di 14 giorni, altrimenti la compagnia aerea è tenuta a corrispondere un risarcimento in denaro.
In sintesi: una brutta storia di viaggio a lungo raggio che per fortuna si è risolta nel migliore dei modi tutelando i diritti che per legge vengono riconosciuti ad ogni passeggero aereo in caso di volo cancellato.