Un volo Ryanair in ritardo di oltre tre ore ha comportato enormi disagi per un passeggero diretto a Milano.
Il malcapitato passeggero aveva prenotato con la compagnia aerea un volo Ryanair con destinazione Palermo > Milano Malpensa con partenza prevista il 10 dicembre del 2020.
Tuttavia, giunto all’aeroporto di Palermo, apprendeva senza alcun minino preavviso il ritardo del volo Ryanair.
L’attesa diventava snervante in aeroporto, vista la totale incertezza sull’orario di effettiva partenza del volo Ryanair.
Alla fine, dopo svariati comunicazioni di servizio circa il volo Ryanair interessato dal ritardo, si partiva alla vota di Milano arrivando a destinazione con oltre tre ore di ritardo, rispetto al previsto arrivo indicato sulla carta d’imbarco.
Il passeggero nonostante i notevoli disagi dovuti all’attesa in aeroporto raggiungeva Milano con notevole ritardo.
A questo punto non tardava la richiesta di assistenza da parte del passeggero allo staff di MovEasy
Il procedimento giudiziario veniva avviato per il volo Ryanair cancellato, e dal canto suo la compagnia aerea si difendeva in giudizio, con il suo staff di avvocati, chiedendo il rigetto della richiesta di indennizzo monetario.
In particolare sostenevano che il ritardo del volo Ryanair era stato dovuto dal forte vento presente in aeroporto, quindi invocando la presenza di una circostanza eccezionale escludente una responsabilità risarcitoria della compagnia aerea.
Pochi giorni or sono si è concluso il procedimento contro la compagnia aerea Ryanair che la vista condannata a pagare l’indennizzo monetario al passeggero di euro 250,00, oltre al rimborso delle spese legali come previsto dalla legge.
A dire il vero le condizioni climatiche presso l’aeroporto di Palermo non erano talmente proibitive per la praticabilità del volo Ryanair, tanto da permettere il normale atterraggio e decollo di altri aeromobili di svariate compagnie aeree.
Come noto il regolamento comunitario 261/04 dispone che in caso di ritardo del volo oltre le tre ore o di cancellazione, il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria che per le tratte intra comunitarie sino a 1.500 Km di distanza ammonta ad euro 250,00.
Lo stesso regolamento, però, prevede un’ipotesi nella quale la compagnia aerea non è obbligata al pagamento della compensazione pecuniaria.
Si tratta della presenza di una circostanza eccezionale prevista dall’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento, il quale dispone che “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Tuttavia il nostro staff ha avuto modo di sostenere in giudizio che tale circostanza non risultava provata, tanto è vero che molti voli aerei, anche di diverse compagnie, erano partiti dagli aeroporti interessati senza alcun particolare problema.
Il Giudice, con la sentenza n. 93/2022, ha accolto in pieno la nostra tesi affermando un ulteriore ed importante principio secondo cui; “la eventuale presenza di vento forte non può essere qualificata come una vera e propria circostanza eccezionale, in quanto si tratta di un evento atmosferico ampiamente prevedibile e non inconsueto durante il periodo autunnale o invernale”.
In più, occorre dire che per la giurisprudenza tale compensazione pecuniaria deve essere corrisposta ai passeggeri anche quando il ritardo del volo è dovuto a problemi organizzativi della compagnia aerea interessata.
Non di meno emerge, l’inesatto adempimento del contratto di trasporto relativamente sia alla violazione degli obblighi contrattuali accessori di tipo informativi – da fornire ad ogni passeggero – sia alla tardiva esecuzione della prestazione contrattuale.
A questo riguardo giova anche richiamare l’art. 942 del codice della navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 secondo cui la compagnie aerea, nel trasporto di persone, risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto a meno che non provi che la stessa e i suoi dipendenti o preposti abbiano adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno, ovvero non provi l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.
Nessuna prova era stata fornita dalla compagnia circa le misure adottate per evitare il danno.
Un procedimento che, come gli altri, si è concluso con successo sia per lo staff di MovEasy, sia per il malcapitato passeggero che ha ottenuto il suo indennizzo in denaro.