Un volo Volotea cancellato senza con un congruo preavviso ha causato diversi disagi ad un passeggero risarcito grazie all’intervento del nostro staff.
La giovane ragazza aveva prenotato un volo Volotea con destinazione Palermo > Torino con prevista partenza il 20 novembre 2020.
Tuttavia solo qualche giorno prima riceveva un’email dalla compagnia aerea con l’avviso di cancellazione del suo volo prenotato, senza indicare alcuna giustificazione.
Pertanto il passeggero si trovava con il suo volo Volotea definitivamente cancellato, senza avere più la possibilità di raggiungere la città di Torino.
Inutili risultavano i tentativi della malcapitata ragazza di ottenere un risarcimento in denaro, tenuto conto che la compagnia aerea non dava nessun riscontro ai solleciti inoltrati dalla stessa via email.
Esausta dai vari tentativi, la passeggera decideva di affidare il suo caso allo staff di MovEasy al fine di ottenere un giusto risarcimento in denaro.
Lo staff di MovEasy ha dovuto adire il Giudice di Pace per costringere la compagnia aerea a corrispondere l’indennizzo monetario previsto dal regolamento comunitario n. 261 del 2004.
Ed infatti qualche giorno fa è stata deposita la sentenza n. 243 del 2022 con la quale la compagnia aerea è stata condannata al risarcimento del danno di euro 250,00 a favore della giovane ragazza per il volo Volotea cancellato.
Il giudice ha accolto le nostre richieste, corredate da idonee prove documentali riguardanti sia il contratto stipulato con la compagnia aerea (con deposito delle carte d’imbarco) sia la cancellazione del volo, oltre alla non tempestiva comunicazione da parte di Volotea via email.
Il regolamento comunitario n. 261 del 2004 prevede che nel caso di cancellazione di un volo ogni passeggero deve essere avvisato con almeno un preavviso di quattordici giorni dalla data di prevista partenza: pena il risarcimento del danno!!!
In questo caso la passeggera era stata avvisata con un preavviso di undici giorni con quindi un’evidente responsabilità della compagnia aerea per il volo Volotea cancellato.
E’ essenziale inoltre ricordare che come prevede l’art. 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004, intitolato “Diritto a compensazione pecuniaria”, in caso di cancellazione o ritardo del volo “i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
- € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- € 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). (…)”.
Ricordate infine di conservare sempre tutta la documentazione di viaggio (carta d’imbarco; documento di prenotazione volo e.t.c.) e le comunicazioni ricevute dalla compagnia aerea interessata. Sono indispensabili per poi avviare un’azione giudiziaria, se necessario.