Un volo Wizz Air cancellato per tre passeggeri, i quali si sono rivolti a MovEasy per vedere tutelare i loro diritti.
I tre passeggeri avevano prenotato con la compagnia aerea Wizz Air un volo aereo con destinazione Verona > Palermo con partenza prevista il 27 luglio 2021, così come indicato sulla carta d’imbarco.
I passeggeri, però, arrivati presso l’aeroporto di Verona, apprendevano senza alcun preavviso la ingiustificata cancellazione del volo Wizz Air identificato con la sigla W65676 e diretto a Palermo.
Il volo Wizz Air cancellato, creava non pochi problemi ai passeggeri.
Difatti i passeggeri venivano abbandonati in aeroporto a causa del volo Wizz Air cancellato, costretti tra l’altro ad acquistare tre nuovi biglietti aerei con la diversa compagnia aerea Easy Jet per il giorno dopo ossia il 28 luglio 2021 con partenza dal diverso aeroporto di Malpensa e diretto a Catania al costo complessivo di euro 648,93.
La compagnia aerea Wizz Air, in piena violazione al reg. 261/04/CE, non offriva alcuna riprotezione su di un altro volo al fine di permettere ai passeggeri di raggiungere la Sicilia, loro regione di residenza.
A causa del volo Wizz Air cancellato, la compagnia aerea, si limitava ad offrire ai passeggeri il pernottamento in hotel, così come previsto dal 261/04/Ce in materia di assistenza ai passeggeri nel caso di cancellazione del volo.
A tal punto i passeggeri decidevano di rivolgersi allo staff di MovEasy per richiedere un rimborso aereo per il volo Wizz Air cancellato.
E’ di qualche giorno fa la sentenza n. 54 del 2022 con la quale il Giudice di pace di Caltanissetta ha condannato la compagnia aerea Wizz Air non solo all’indennizzo monetario di euro 250,00 a passeggero, ma anche al risarcimento del danno patrimoniale subìto per l’acquisto degli altri tre nuovi biglietti aerei, visto che la compagnia non aveva offerto alcuna alternativa.
La compagnia è stata anche condannata a pagare le spese legali, come previsto dalla legge in caso di condanna.
Occorre sapere che i passeggeri sono ampiamente tutelati e i loro diritti sono garantiti da norme specifiche, quali il Regolamento comunitario n. 261 del 2004, il Regolamento comunitario n. 889/2002 e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, nonché dal Codice della Navigazione, direttive e leggi europee.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004, intitolato “Diritto a compensazione pecuniaria”, in caso di cancellazione o ritardo del volo “i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
- € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- € 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). (…)”.
La compagnia aerea deve, pertanto, adoperarsi velocemente al fine di riproteggere il passeggero sul primo volo disponibile che lo conduca a destinazione. In caso contrario, il passeggero ha diritto anche al rimborso del costo del biglietto aereo acquistato, ma non usufruito.
Il citato Regolamento n. 261/2004 prevede, inoltre, degli specifici obblighi di informazione e assistenza ai passeggeri (artt. 5 e 9), ossia:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.
Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, dovrà provvedere al rimborso di tutte le spese sostenute, purché documentate.
Le condizioni climatiche, inoltre, erano ottimali presso gli aeroporti interessati tanto da permettere il normale atterraggio e decollo di altri aeromobili.
Nessuna informazione riguardante i propri diritti era stata fornita ai passeggeri dagli assistenti di terra in piena violazione alla Carta dei diritti del passeggero e all’art. 14 del (CE) n. 261/2004.
Si aggiunge, infine, che per giurisprudenza costante tale compensazione pecuniaria deve essere corrisposta ai passeggeri anche quando la cancellazione del volo è dovuta a problemi tecnici o anche organizzativi della compagnia aerea interessata.