Un volo Wizz air che avrebbe dovuto condurre in perfetto orario la passeggera da Catania a Verona ma che invece si è trasformato in una vera e propria odissea.
La passeggera aveva prenotato un volo Wizz air con partenza da Catania e destinazione Verona per il giorno 19 settembre 2021 alle ore 17:10.
Malgrado ciò, arrivata presso l’ aeroporto etneo di Catania gli veniva comunicato senza preavviso il ritardo del proprio volo Wizz air per ragioni imprecisate.
Il ritardo del volo Wizz air si prolungava oltremodo facendo arrivare a destinazione i passeggeri con più di tre ore di ritardo rispetto al previsto orario di arrivo indicato sulla carta d’imbarco.
Per di più, non veniva offerto ai passeggeri del volo Wizz Air alcuna assistenza in aeroporto per tutta la durata dell’attesa presso l’aeroporto di Catania.
Giunta a Verona la passeggera, tenuto conto del disagio e dello stress provocati dal volo Wizz air in ritardo, decideva contattare lo staff di MovEasy, coordinato dallo Studio Legale Salamone
Dopo una prima richiesta di risarcimento avanzata dal nostro staff, la compagnia aerea Wizz Air non dava nessun tipo di riscontro, in violazione a quanto prevede il regolamento emanato dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) secondo il quale ogni compagnia aerea è tenuta a rispondere ai reclami entro sei settimane.
Pertanto si è reso necessario avviare un vero e proprio procedimento giudiziario contro la compagnia aerea Wizz Air, il quale si è concluso qualche giorno fa.
Con la sentenza n. 16/2022 del 21 gennaio 2022 il Giudice ha accolto appieno la nostra richiesta condannando la compagnia aerea all’indennizzo monetario di euro 250,00 in favore della nostra assistita, oltre al rimborso delle spese legali e di giustizia.
Il regolamento comunitario 261/04 dispone che in caso di ritardo volo di almeno tre ore o volo cancellato o in overbooking, ogni passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria che per le tratte sino a 1500 km di distanza ammonta ad euro 250,00, come in questo caso.
Come sentenziato dal Giudice, è stata data ampia prova sia del contratto stipulato con la compagni aerea attraverso deposito della carta d’imbarco, sia del ritardo del volo con allegazione di apposita attestazione rilasciata dall’Aeroporto di Catania.
Come più volte stabilito dalla giurisprudenza, al passeggero basta dare prova del contratto stipulato con la compagnia aerea e lamentare il ritardo volo subìto, spettando poi alla compagnia aerea dimostrare il contrario, o comunque che il ritardo è dipeso da circostanze eccezionali.
Occorre ricordare che la carta d’imbarco in un eventuale contenzioso giudiziario costituisce prova documentale del fatto che il passeggero fosse a bordo dell’aereo mobile, oltre a costituire valido indizio del contratto di trasporto stipulato con la compagnia aerea
Il Regolamento europeo sopra citato, però, prevede un’ipotesi nella quale il vettore aereo non è obbligato al pagamento della compensazione pecuniaria.
Si tratta della presenza di una circostanza eccezionale prevista dall’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento, il quale dispone che “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Ovviamente tale prova, non tanto agevole da fornire, incombe sulla compagnia aerea allo scopo di andare esente da una responsabilità di tipo risarcitorio.
Se anche tu hai subìto un disservizio in viaggio, con un volo Wizz air o altra comapgnia, non esitare a contattarci, il nostro staff saprà come tutelare al meglio i tuoi diritti di viaggiatore facendoti ottenere un indennizzo in denaro.
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